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in Smart working: consigli pratici da elvirazollerano (220 punti)
Quand'è che l'azienda è tenuta a corrispondere buoni pasto?

3 Risposte

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da m.bassi@forumpa.it (830 punti)
Stando a quanto stabilito dal Decreto nr. 122/07.06.2017, i buoni pasto possono essere forniti a tutti quei lavoratori dipendenti, a tempo pieno, parziale o con un rapporto di collaborazione anche non subordinato, che non hanno a disposizione una mensa aziendale. I buoni possono essere resi anche al lavoratore che da contratto non ha diritto alla pausa pranzo.
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da antonellaaltini (180 punti)
I buoni pasto sono riconosciuti ai lavoratori in caso di assenza di mensa aziendale: possono essere utilizzati per acquistare esclusivamente un pasto (o alimenti) e presso esercizi convenzionati.

Al momento spesso in smartworking non vengono riconosciuti.
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da domenico.ventriglia@interno.it (140 punti)
al Ministero dell'Interno, prima dell'emergenza a chi ha aderito allo smartworking hanno fatto sottoscrivere un accordo nel quale era espressamente indicato che si sarebbe perso il buono pasto.

Ora con l'emergenza la maggior parte di noi lavora da casa se non collocato in ferie per chi ne aveva di pregresse.

In questi giorni ho tentato di approfondire la vicenda in quanto lavorando tutti i giorni da casa, si perdono tutti  i buoni pasto (un totale di circa 140 €) nonché la possibilità di fare straordinari (per un totale di almeno 130 € - monte ore mensile base). Inoltre, aggiungiamoci strumentazione informatica, connessione internet, etc...La situazione potrebbe iniziare a pesare un pochettino considerando lo stipendio già di per se basso.

Mi sono imbattuto in primo luogo nella legge che disciplina il lavoro agile. Sul punto l'art. 20 c.1 della Legge n. 81/2017 ss.mm.ii. stabilisce che "Il lavoratore che svolge la prestazione in modalita'  di  lavoro agile  ha  diritto  ad  un  trattamento  economico  e  normativo  non inferiore a quello  complessivamente  applicato,  in  attuazione  dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del  decreto  legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nei confronti dei lavoratori che  svolgono  le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda."

Partendo da questo assunto sono andato a verificare il CCNL Comparto Amministrazioni Centrali. Nello stesso i buoni pasto sono contenuti nella sezione "istituto normo economici". L'art. 86 del citato CCNL stabilisce testualmente "Le amministrazioni possono istituire un servizio mensa, in gestione diretta o mediante affidamento a terzi ovvero, in alternativa, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi". Nel CCNL Comparto Ministeri al quale si rinvia, si specifica che il buono pasto viene attribuito al dipendente che lavora su 5 giorni settimanali o che va oltre le 6 ore di lavoro.

La domanda sorge spontanea, che interpretazione creativa è che al dipendente "agile" non spetta questo "istituto normo economico"? La mensa non ce l avevo prima non ce l ho ora. Facevo la spesa prima la faccio ora.

Penso che questo sia una aspetto dove si debba fare tempestivamente luce, al fine di evitare che una modalità di lavoro moderna diventi troppo "antieconomica" nonché un mezzo per ampliare le disparità tra i lavoratori a causa della difformità di interpretazione di una norma che a mio avviso risulta chiara.
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